diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13164 del 18/06/2005 (Rv. 583987 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE | Responsabilità per violazione dei doveri ex art. 1337 cod. civ. - Natura giuridica - Responsabilità extracontrattuale - Configurabilità - Presupposti - Gara d'appalto a licitazione privata - Responsabilità precontrattuale dell'amministrazione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583987-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE

La responsabilità precontrattuale per violazione dell'art. 1337 cod. civ., costituente una forma di responsabilità extracontrattuale, che si collega alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell'"iter" formativo dell'accordo, presuppone che tra le parti siano intercorse trattative per la conclusione di un contratto. Ciò conduce ad escludere la configurabilità della responsabilità precontrattuale in relazione ad un procedimento di licitazione privata, atteso che nel corso di questo gli interessati non hanno la qualità di possibili futuri contraenti cui si riferisce il cit. art. 1337 cod. civ., ma soltanto quella di partecipanti alla gara, cui è riconnesso l'interesse legittimo al corretto esercizio del potere di scelta da parte dell'amministrazione stessa, senza che possa configurarsi quella relazione specifica tra soggetti consistente nello svolgimento delle trattative, che nella norma del codice costituisce il presupposto dell'obbligo di comportamento secondo buona fede, valido anche per l'autorità amministrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)