Sez. U, Sentenza n. 4673 del 26/05/1997 (Rv. 504705 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE | Gara d'appalto a licitazione privata - Annullamento della gara da parte dell'amministrazione - Responsabilità precontrattuale di quest'ultima - Configurabilità - Esclusione - Domanda risarcitoria nei confronti dell'amministrazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Insussistenza.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE
La domanda del partecipante ad una gara d'appalto indetta dalla P.A. a licitazione privata e successivamente annullata dalla stessa amministrazione, diretta a far valere la responsabilità precontrattuale di quest'ultima ai sensi dell'art. 1337 cod. civ., è sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario per rientrare in quella del giudice amministrativo, atteso che nel corso del procedimento di licitazione gli interessati non hanno la qualità di possibili futuri contraenti cui si riferisce il cit. art. 1337 cod. civ. ma soltanto quella di partecipanti alla gara, cui è riconnesso unicamente l'interesse legittimo al corretto esercizio del potere di scelta da parte dell'amministrazione stessa, senza che possa configurarsi quella relazione specifica tra soggetti consistente nello svolgimento delle trattative, che nella menzionata disposizione del codice civile costituisce il presupposto dell'obbligo di comportamento secondo buona fede, valido anche per l'autorità amministrativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 38, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)