Sez. 3, Sentenza n. 10027 del 28/03/1984 Ud. (dep. 15/11/1984) Rv. 166672 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - SCALPELLATURA DI MASSI E PIETRE - RETE DIFENSIVA - NECESSITÀ - MANCANZA - REATO DI CUI AGLI ARTT. 12 E 389 LETT. C) D.P.R. 27 APRILE 1955, N. 547 - SUSSISTENZA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - SCALPELLATURA DI MASSI E PIETRE - RETE DIFENSIVA - NECESSITÀ - MANCANZA - REATO DI CUI AGLI ARTT. 12 E 389 LETT. C) D.P.R. 27 APRILE 1955, N. 547 - SUSSISTENZA.*
Nei lavori di scalpellatura di massi e pietre il datore di lavoro è sempre obbligato a predisporre la rete difensiva, data la pericolosità, sia per gli operai che per i passanti, dell'eventuale investimento dalle schegge di tale lavorazione. La relativa omissione integra il reato di cui agli artt. 12 e 389 lett. C) d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro.*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 12, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 389 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)