Sez. 3, Sentenza n. 7901 del 21/05/1985 Ud. (dep. 10/09/1985) Rv. 170322 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - NECESSITÀ DI INFORMARE I LAVORATORI DELLE FORME DI PREVENZIONE E DI ACCERTARSI DELL'USO DI STRUMENTI IDONEI AD EVITARE INFORTUNI - OBBLIGO ANCHE PER IL CAPO OFFICINA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE: LAVORATORE COLPITO DA SCHEGGIA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - NECESSITÀ DI INFORMARE I LAVORATORI DELLE FORME DI PREVENZIONE E DI ACCERTARSI DELL'USO DI STRUMENTI IDONEI AD EVITARE INFORTUNI - OBBLIGO ANCHE PER IL CAPO OFFICINA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE: LAVORATORE COLPITO DA SCHEGGIA.*
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, anche il capo officina, così come i datori di lavoro, i dirigenti e ogni altro preposto, è destinatario dei precetti di cui agli artt. 4 e 12 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, relativi all'Obbligo di informare i lavoratori dei rischi connessi alle singole attività, nonché di accertarsi che siano usati strumenti idonei ad evitare infortuni. (fattispecie relativa ad affermazione di penale responsabilità di capo officina per infortunio, occorso a lavoratore colpito da scheggia in un occhio, conseguente alla mancata adozione di idonee misure di prevenzione). (Conf mass n 156315; (Conf mass n 159421; (Conf mass n 159422; (Conf mass n 166672).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)