Sez. 3, Sentenza n. 2194 del 13/04/1979 (Rv. 398545 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA - CONTESTATA - CONSEGUENTE GIUDIZIO DI COGNIZIONE - CREDITORE PIGNORANTE - QUALITA DI TERZO - ACCERTATA INESISTENZA DEL DIRITTO DEL DEBITORE VERSO IL TERZO PIGNORATO - DECLARATORIA DI INESISTENZA DEL CREDITO - NECESSITA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA - CONTESTATA - CONSEGUENTE GIUDIZIO DI COGNIZIONE - CREDITORE PIGNORANTE - QUALITA DI TERZO - ACCERTATA INESISTENZA DEL DIRITTO DEL DEBITORE VERSO IL TERZO PIGNORATO - DECLARATORIA DI INESISTENZA DEL CREDITO - NECESSITA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESCLUSIONE.*
Nel giudizio di cognizione che a norma dell'art 548 cod proc civ segue alla mancata o contestata dichiarazione del terzo presso il quale e eseguito il pignoramento, il creditore pignorante assume la sola qualita di terzo rispetto all'accertamento dell'esistenza del credito e delle altre modalita in contestazione; sicche, nel caso di accertata inesistenza del diritto del debitore verso il terzo pignorato, ancorche il creditore pignorante dichiari di rinunziare al pignoramento, deve dichiararsi la inesistenza del credito e non la cessazione della materia del contendere. (V 1984/67, mass n 328996).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)