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Sez. 3, Sentenza n. 1984 del 26/07/1967 (Rv. 328996 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - CONTESTATA DICHIARAZIONE DEL TERZO - GIUDIZIO SUCCESSIVO - RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA TRA CREDITORE PROCEDENTE E TERZO PIGNORATO - QUIETANZA PRIVA DI DATA CERTA - POTERE DEL GIUDICE DI AMMETTERE O MENO I MEZZI DI PROVA PROPOSTI DAL TERZO PER ACCERTARE LA DATA.*
Stato
decisa il 1967-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328996-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - CONTESTATA DICHIARAZIONE DEL TERZO - GIUDIZIO SUCCESSIVO - RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA TRA CREDITORE PROCEDENTE E TERZO PIGNORATO - QUIETANZA PRIVA DI DATA CERTA - POTERE DEL GIUDICE DI AMMETTERE O MENO I MEZZI DI PROVA PROPOSTI DAL TERZO PER ACCERTARE LA DATA.*

Il creditore con l'Azione diretta a sottoporre ad esecuzione presso terzi crediti o cose del proprio debitore non agisce in nome e per conto del proprio debitore, ma iure proprio e nei limiti del proprio interesse. Nel giudizio di cognizione che segue alla mancata o contestata dichiarazione del terzo, egli ha, quindi, la qualita di terzo ed e tenuto a provare l'esistenza del credito del proprio debitore o l'appartenenza a questi della cosa pignorata, mentre il terzo pignorato, il quale eccepisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, dovra provare non soltanto il fatto estintivo dedotto, ma anche l'anteriorita di esso al pignoramento, con i limiti di opponibilita, rispetto al creditore, della data delle scritture sottoscritte dal debitore. Trattandosi di quietanza, in difetto di data certa a mente dell'art. 2704, primo comma, cod.civ., spettera al giudice di decidere, tenuto conto delle circostanze, se ammettere o meno i mezzi di prova proposti dal terzo per accertare la data. (Conf. 1498-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)