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Sez. 2, Sentenza n. 6057 del 03/07/1996 (Rv. 498352 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - OGGETTO DELLA TUTELA - IN GENERE | Innovazione apportata dallo spogliatore all'immobile sottratto all'altrui possesso - Azione di reintegra - Esperibilità.
Stato
decisa il 1996-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498352-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - OGGETTO DELLA TUTELA - IN GENERE

L'azione di reintegrazione non è configurabile quando la cosa oggetto dello spoglio cessi di esistere e più non sia "in rerum natura", difettando il presupposto per il ripristino della precedente situazione possessoria, ma non anche quando si tratti di mera modificazione, di per sè reversibile, apportata dallo spogliatore alla cosa sottratta all'altrui possesso, come nel caso di innovazione relativa ad un bene immobile, che è sempre suscettibile di rimessione in pristino.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)