Sez. 2, Sentenza n. 2104 del 23/06/1972 (Rv. 359329 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - IN GENERE - PERIMENTO DELL'OGGETTO DELLO SPOGLIO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - MERA MODIFICAZIONE DELLA COSA - IRRILEVANZA.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - IN GENERE - PERIMENTO DELL'OGGETTO DELLO SPOGLIO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - MERA MODIFICAZIONE DELLA COSA - IRRILEVANZA.*
L'Azione di reintegrazione non e giuridicamente configurabile nell'ipotesi in cui, per il venir meno dell'oggetto dello spoglio, si renda impossibile il riacquisto del possesso della cosa a favore del soggetto che ne abbia subita la privazione. Cio, tuttavia, si verifica solo quando la cosa oggetto dello spoglio cessi di esistere e piu non sia in rerum natura, si che la recuperabilita del possesso della medesima non sia neppure da concepirsi, ma non anche quando si tratti di mera modificazione, di per se reversibile, apportata dallo spogliatore alla cosa sottratta all'altrui possesso, come, in particolare, nel caso di innovazione relativa ad un bene immobile, che e sempre suscettibile di rimessione in pristino. (Conf 258'70, mass n 345107).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)