Sez. L - , Ordinanza n. 6050 del 13/03/2018 (Rv. 647528 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI DI SCUOLE SECONDARIE - SUPPLENTI | Proposta di assunzione a tempo determinato - Accettazione con riserva - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI DI SCUOLE SECONDARIE - SUPPLENTI
In tema di reclutamento del personale insegnante nel settore scolastico, l'accettazione della proposta di contratto a tempo determinato non può essere subordinata a riserva, poiché la disciplina regolamentare della procedura di copertura dei posti di supplenza, preordinata a tutelare l'interesse di carattere generale al pronto e regolare avvio dell'anno scolastico, contiene una elencazione specifica dei casi in cui il docente può rinunciare all'incarico o non accettarlo, come tale incompatibile con l'accettazione con riserva.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1999 num. 124 art. 4 CORTE COST., Decr. Minist. min. IUR 13/06/2007 num. 137 art. 3, Decr. Minist. min. IUR 13/06/2007 num. 137 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)