Sez. L - , Ordinanza n. 15381 del 06/06/2019 (Rv. 654107 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE | Personale ATA - Supplenza temporanea - Decesso del lavoratore sostituito - Risoluzione anticipata del contratto - Esclusione - Fondamento.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE
La supplenza temporanea conferita dal dirigente scolastico per la sostituzione di personale ATA assente dal servizio e con espressa indicazione del termine finale non può, ai sensi degli artt. 4 della l. n. 124 del 1999, 6 del d.m. n. 430 del 2000 e 44 del c.c.n.l. 29 novembre 2007 per il comparto della scuola, essere risolta anticipatamente a causa del decesso del dipendente sostituito verificatosi dopo il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, perché, da un lato, opera il principio generale secondo cui nel rapporto a termine, salva l'ipotesi di giusta causa, solo l'impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione legittima lo scioglimento anticipato dal vincolo contrattuale, e perché, dall'altro lato, la vacanza verificatasi dopo la data sopra indicata non induce conseguenze quanto alle modalità di conferimento dell'incarico e di individuazione del contraente, restando l'incarico riconducibile alla "species" della supplenza temporanea.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1999 num. 124 art. 4 CORTE COST., DM Pubblica Istruzione 13/12/2000 art. 6, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)