Sez. 1, Sentenza n. 1067 del 14/02/1980 (Rv. 404546 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - PICCOLO IMPRENDITORE - IDENTIFICAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA AD EPOCA POSTERIORE ALL'ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - PICCOLO IMPRENDITORE - IDENTIFICAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA AD EPOCA POSTERIORE ALL'ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE.*
La qualita di piccolo imprenditore, ai sensi ed agli effetti di cui all'art 1 della legge fallimentare, postula, in Mancanza dell'accertamento, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, di un reddito inferiore al minimo imponibile (nella specie, dovendosi far riferimento ad epoca successiva all'abolizione di detta imposta), che il capitale investito nell'azienda risulti non superiore a lire novecentomila.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)