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Sez. 1, Sentenza n. 5701 del 29/10/1981 (Rv. 416390 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - PICCOLO IMPRENDITORE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - CRITERIO DI ORDINE FISCALE CORRELATO ALL'IMPOSTA DI R.M. - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416390-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - PICCOLO IMPRENDITORE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - CRITERIO DI ORDINE FISCALE CORRELATO ALL'IMPOSTA DI R.M. - INAPPLICABILITÀ.*

Ai fini della Determinazione della qualità di piccolo imprenditore, divenuto inoperante, a seguito della soppressione dell'imposta di R.m., il criterio di ordine fiscale indicato nella prima parte del capoverso dell'art. 1 della legge fallimentare, resta fermo il criterio (indicato nella seconda parte dello stesso capoverso) che fa riferimento al capitale investito nell'azienda. (Conf. 1067/80, mass. N. 404546).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 20/10/1952 num. 1375 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)