Sez. 5 - , Ordinanza n. 27153 del 15/09/2022 (Rv. 665812 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Rimborso dell'imposta pagata - Giudizio civile avente come parte l'Amministrazione dello Stato - Equiparazione di cui all'art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Giudizi con un'Azienda sanitaria provinciale - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
Ai fini del rimborso dell'imposta di registro pagata sugli atti che definiscono, anche parzialmente, il giudizio civile in cui è parte un'Amministrazione dello Stato, l'equiparazione, disposta dall'art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, della conciliazione giudiziale e della transazione stragiudiziale alla sentenza passata in giudicato, non è invocabile se la parte è una Azienda sanitaria provinciale, che non rientra tra le amministrazioni statali.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)