Sez. 5, Sentenza n. 16738 del 24/08/2004 (Rv. 576204 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Rimborso dell'imposta pagata - Giudizio civile avente come parte l'Amministrazione dello Stato - Equiparazione della conciliazione, giudiziale o stragiudiziale, componente la vertenza civile, alla sentenza di riforma, passata in giudicato - Giudizi aventi come parte il Comune - Estensibilita - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
Ai fini del rimborso dell'imposta di registro pagata sugli atti che definiscono, anche parzialmente, il giudizio civile in cui è parte l'amministrazione dello Stato, l'equiparazione, disposta dall'art. 37, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, alla sentenza di riforma di essi passata in giudicato, della conciliazione giudiziale e della transazione stragiudiziale che compone la vertenza, non è invocabile se parte di questi atti sono i Comuni, la cui amministrazione è sì pubblica (art. 1, comma secondo, del D.Lgs 29/1993), ma non statuale.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)