Sez. 1, Sentenza n. 2643 del 27/04/1984 (Rv. 434656 - 01)
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITÀ - LIMITE MASSIMO EX ART. 4 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 25 AGOSTO 1924 - NATURA - RIVALUTAZIONE MONETARIA - APPLICABILITÀ.*
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITÀ - LIMITE MASSIMO EX ART. 4 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 25 AGOSTO 1924 - NATURA - RIVALUTAZIONE MONETARIA - APPLICABILITÀ.*
Nel caso di perdita o di avaria delle cose trasportate, delle quali non sia stato dichiarato il valore, l'art. 4, paragrafo 5, della convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 in materia di polizza di carico, ha inteso soltanto determinare il limite massimo (cento sterline oro) del danno risarcibile da parte del vettore per collo o per unità di carico, stabilendo cioè non una liquidazione forfettaria del danno, cristallizzata in una determinata somma di danaro, ma la fissazione di un tetto massimo della prestazione risarcitoria a carico del vettore, costituente pur sempre un debito di valore, suscettibile quindi di rivalutazione in conseguenza del diminuito potere d'acquisto della moneta, verificatosi nell'intervallo tra l'evento dannoso ed il momento della liquidazione. (V 3971/80, mass n 407874).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Tratt. Internaz. 25/08/1924 num. 4, Legge 19/07/1929 num. 1638
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)