diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3971 del 24/06/1980 (Rv. 407874 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA - DEBITO DI SOMMA DETERMINATA IN VALUTA ESTERA - MORA DEL DEBITORE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA DIFFERENZA TRA IL CAMBIO DELLA SCADENZA E QUELLO DEL PAGAMENTO - DEBITO DI SOMMA DI DENARO RAGGUAGLIATA AL VALORE DELL'ORO - APPLICABILITA DEI PRINCIPI PREDETTI.*
Stato
decisa il 1980-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407874-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA - DEBITO DI SOMMA DETERMINATA IN VALUTA ESTERA - MORA DEL DEBITORE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA DIFFERENZA TRA IL CAMBIO DELLA SCADENZA E QUELLO DEL PAGAMENTO - DEBITO DI SOMMA DI DENARO RAGGUAGLIATA AL VALORE DELL'ORO - APPLICABILITA DEI PRINCIPI PREDETTI.*

Nel caso di debito di somma determinata in valuta estera, il debitore, sebbene abbia facolta, a norma dell'art 1278 cod civ, di pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza, deve, qualora sia in mora (e nel caso di sopravvenuta svalutazione della moneta italiana), la differenza tra il cambio della scadenza e quello del pagamento, poiche, diversamente, dalla sua mora e dalla facolta accordatagli dalla norma suddetta trarrebbe locupletazione ingiusta, versando un importo non corrispondente alla valuta estera dovuta. Lo stesso principio trova applicazione nel caso in cui l'obbligazione abbia ad oggetto una somma di denaro ragguagliata al valore dell'oro, l'importo della quale, pertanto, nel caso di mora del debitore e qualora il prezzo dell'oro sia aumentato, deve essere determinato con riferimento al costo che tale metallo ha al tempo dell'effettivo pagamento invece che al tempo della scadenza dell'obbligazione. (Conf 4704/77, mass n 388298, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)