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Sez. L, Sentenza n. 2788 del 20/03/1987 (Rv. 451906 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - INDICAZIONE NELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO.*
Stato
decisa il 1987-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451906-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - INDICAZIONE NELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO.*

Nel nuovo rito del lavoro, l'ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello (pur non soggiacendo al divieto di nuovi mezzi di prova stabilito dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ.), esige comunque che tali documenti siano stati indicati nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado (ex art. 414 n. 5, richiamato dall'art. 434 stesso codice). (V 2844/86, mass n 445884; (Conf 1518/85, mass n 439519).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)