Sez. L, Sentenza n. 2844 del 22/04/1986 (Rv. 445884 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - PROVE DOCUMENTALI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - PRODUZIONE FINO ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - PROVE DOCUMENTALI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - PRODUZIONE FINO ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - LIMITI.*
Nel rito del lavoro, dall'ammissibilità nel giudizio di appello di nuovi documenti recanti prove già costituite, tali da non richiedere ulteriore attività istruttoria e non soggetti alla preclusione dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., non discende per l'appellante l'esonero dall'osservanza del disposto dell'art. 414 n. 5 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 434 cod. proc. civ., secondo cui il ricorso introduttivo deve contenere l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi ed in particolare dei documenti che offre in comunicazione. Tale principio trova applicazione anche nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie ove, in grado di appello, venga prodotta nuova documentazione sanitaria diretta a provare la sopravvenienza di nuove infermità o di un aggravamento di quelle già riscontrate nel precedente giudizio, nel qual caso la produzione di tale documentazione si rende ammissibile fino all'udienza di discussione soltanto se essa sia volta a provare nuove infermità o aggravamenti sopravvenuti dopo il deposito dell'atto d'appello. (V 463/85, mass n 438670; (V 1518/85, mass n 439519).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)