Sez. 2, Sentenza n. 1529 del 23/04/1977 (Rv. 385242 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVABILITA D'UFFICIO ANCHE IN APPELLO - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVABILITA D'UFFICIO ANCHE IN APPELLO - LIMITI.*
Il principio della rilevabilita d'ufficio, anche in grado di appello, dell'incidenza della svalutazione monetaria, nella misura del danno risarcibile, non opera ove su detta questione si sia verificata preclusione, per non avere la parte interessata impugnato il rigetto, ovvero l'omissione di pronuncia del primo giudice su specifica domanda al riguardo. (Conf 2957/75, mass n 377040; (Conf 1872/72, mass n 358914).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)