Sez. 1, Sentenza n. 10288 del 29/04/2010 (Rv. 613034 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - AVENTI CAUSA E CREDITORI DELLE PARTI | Decreto ingiuntivo - Impugnazione con opposizione di terzo revocatoria - Ammissibilità - Condizioni - Esecutività del decreto ingiuntivo per mancata opposizione - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - AVENTI CAUSA E CREDITORI DELLE PARTI
L'opposizione di terzo revocatoria, configurandosi come impugnazione straordinaria, la quale presuppone il passaggio in giudicato di un provvedimento giudiziario che risulti frutto di dolo di una delle parti o di collusione fra le stesse e che sia inoltre pregiudizievole per i creditori o gli aventi causa di una di esse, è proponibile avverso il decreto ingiuntivo quando lo stesso, come previsto dall'art. 656 cod. proc. civ., sia divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. per difetto di tempestiva opposizione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata dichiarata inammissibile l'opposizione proposta dal terzo creditore avverso un decreto ingiuntivo non ancora divenuto esecutivo, in virtù del quale era stata iscritta ipoteca giudiziale sui beni del debitore, sul presupposto che il dolo o la collusione tra quest'ultimo ed il creditore ricorrente non si era concretizzato nel momento in cui era stata verificata l'avvenuta iscrizione di tale ipoteca, ma in quello successivo in cui si era consumata la fraudolenta astensione del debitore dall'opposizione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 656
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)