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Sez. 5 - , Ordinanza n. 4756 del 23/02/2021 (Rv. 660668 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Pensioni privilegiate tabellari spettanti ai militari di leva - Assoggettabilità ad IRPEF - Illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, d.P.R. n. 601 del 1973 - Sussistenza - Istanza di rimborso su ratei percepiti prima della dichiarazione di incostituzionalità - Decadenza - “Dies a quo” - Individuazione.
Stato
decisa il 2021-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660668-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

Le pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 387 del 1989, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, d.P.R. n. 601 del 1973, sono esenti dall'IRPEF; di talché, fermo il termine prescrizionale di dieci anni, l'istanza di rimborso per le ritenute dirette operate sui ratei pensionistici percepiti prima dell'intervento del giudice costituzionale deve essere proposta entro il termine decadenziale di 48 mesi dalla pubblicazione in G.U. della richiamata sentenza.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 34 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)