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Disciplina delle agevolazioni tributarie

Testo vigente

Art. 24 Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale

1. Ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, di cui al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, sono applicate, in quanto compatibili, le agevolazioni previste dal precedente articolo.

2. L'imposta sostitutiva tiene luogo anche delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative afferenti il primo trasferimento di terreni e fabbricati a favore dei consorzi nonche' i trasferimenti e le retrocessioni di beni effettuati a qualsiasi titolo dai consorzi stessi a favore di imprese industriali.

Art. 26 Agevolazioni per le nuove iniziative produttive

1. L'esenzione prevista nell'art. 78 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e nell'art. 107 dello stesso decreto, modificato con l'art. 15 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, si applica nei confronti dell'imposta locale sui redditi, con esclusione dei redditi fondiari. L'esenzione non spetta alle imprese minori ammesse alla tenuta della contabilita' semplificata che non abbiano optato per il regime ordinario.

2. L'esenzione decennale prevista nell'art. 106 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, modificato con l'articolo 15 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, si applica nei confronti dell'imposta locale sui redditi. Le imprese che svolgono attivita' produttive di redditi esenti devono tenere la contabilita' in modo che sia possibile determinare separatamente la parte di utili attribuibile a tali attivita'.

3. Nei confronti delle imprese costituite in forma societaria, fermo restando il disposto dei commi precedenti, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' ridotta alla meta' nelle ipotesi e nei limiti di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno e all'art. 15 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 27 Disposizioni speciali per particolari territori

1. Il reddito dominicale dei terreni, che mediante i lavori di sistemazione idraulica eseguiti a termini dell'art. 174 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, concernente disposizioni speciali per la Basilicata, sara' guadagnato sugli attuali alvei improduttivi dei fiumi e dei torrenti, e' esente dall'imposta locale sui redditi per venti anni, con decorrenza dal primo anno in cui la coltura sara' stata attuata. A tal fine, non appena i terreni da esentare saranno messi a coltura, dovra' essere fatta denuncia al competente ufficio delle imposte nei modi stabiliti dal regolamento di esecuzione della legge 31 marzo 1904, n. 140.

2. Agli atti e contratti relativi alle opere di cui allo art. 219 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, concernente disposizioni speciali per la Calabria, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 23 del presente decreto.

3. Le costruzioni edilizie di cui all'art. 231 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, concernente disposizioni particolari per la Sicilia, sono esenti dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni.

4. Le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 197 e 236 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno sono abolite.

Art. 29 Agevolazioni per la provincia di Trieste

1. Nei territori della provincia di Trieste nei quali attualmente sono in vigore le agevolazioni fiscali stabilite dagli ordini del cessato Governo militare alleato n. 206 del 3 novembre 1950, n. 66 del 18 aprile 1953, e successive modificazioni e integrazioni, prorogati dalla legge 21 aprile 1969, n. 163, si applica l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi.

2. L'esenzione e' concessa in base ai presupposti e alle condizioni fissate dai provvedimenti agevolativi indicati nel precedente comma.10

Art. 30 Agevolazioni per le zone depresse e per altri territori del Centro-nord

1. Le imprese artigiane e industriali che operano nelle zone del Centro-nord riconosciute depresse ai sensi dell'art. 8 e dei commi quarto e quinto dell'art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614, sono esenti dall'imposta locale su redditi per dieci anni alle condizioni e nei limiti di cui alla legge stessa e successive modificazioni.

2. Nei territori del Polesine, in quelli del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa-Corno dei comuni di San Canzian d'Isonzo e Staranzano e in quelli dei comuni di Ancona e di Falconara Marittima, che fruiscono attualmente di agevolazioni fiscali rispettivamente in base alla legge 20 dicembre 1961, n. 1427, alla legge 16 dicembre 1961, n. 1525, prorogata e integrata dalla legge 10 giugno 1969, n. 317, e all'art. 38 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, l'esenzione prevista nel primo comma si applica, in quanto compatibile con le disposizioni delle leggi stesse, in base ai presupposti e alle condizioni da queste stabilite.1016

Titolo VI. Agevolazioni varie

Art. 31 Interessi delle obbligazioni pubbliche

1. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.

Art. 32 Edilizia economica e popolare

1. Il reddito delle case economiche e popolari costruite ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' esente dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni o per quindici anni secondo che le case stesse siano realizzate su aree date in concessione o cedute in proprieta'.

2. Gli atti di trasferimento della proprieta' delle aree previste al titolo III della legge indicata nel comma precedente e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi nonche' agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge indicata nel primo comma.4451

3. Sono altresi' esenti da imposte ipotecarie gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli previsti dall'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata della provincia autonoma di Bolzano, nonche' gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli per immobili convenzionati o riservati a residenti ai sensi della legge provinciale in materia urbanistica.

Art. 33 Danni di guerra

1. Il reddito dei fabbricati e degli altri beni ripristinati a seguito di distruzione o danneggiamento per fatto di guerra e' esente dall'imposta locale sui redditi alle condizioni e nei limiti previsti dagli articoli 69 e 70 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni e integrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 72 della legge stessa.

2. I contribuiti, gli indennizzi e le anticipazioni percepiti in applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni e integrazioni, e delle leggi 29 ottobre 1954, n. 1050, 5 giugno 1965, n. 718, e 6 dicembre 1971, n. 1066, sono esenti dall'imposta locale sui redditi.

Art. 34 Altre agevolazioni

1. Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennita' accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.21

2. La pensione reversibile, la tredicesima mensilita' e le indennita' di accompagnamento, percepite dai ciechi civili ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. I sussidi corrisposti dallo Stato, e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 13 AGOSTO 1984, n.476.

5. Per gli atti indicati nell'art. 16 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e nell'art. 36 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le imposte di bollo e di registro sono comprese nelle imposte sulle assicurazioni di cui alla detta legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2007, N.248, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31.

7. I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.41

Titolo VII. Disposizioni transitorie e finali

Art. 35 Operazioni di credito

1. Per i finanziamenti di cui agli articoli 15 e seguenti, erogati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi, fino alla loro estinzione, la disciplina stabilita dalle disposizioni in vigore al 31 dicembre 1973.

Art. 36 Agevolazioni territoriali

1. I soggetti che anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto all'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile stabilita dalle disposizioni indicate nel secondo comma dello art. 26 per il reddito prodotto nel Mezzogiorno o da quelle indicate negli articoli 29 e 30 per i redditi prodotti nei territori ivi considerati, fruiranno per tali redditi dell'esenzione dall'imposta locale sui redditi fino al compimento del decennio, anche nelle ipotesi di cui allo art. 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614, modificato con la legge 6 agosto 1967, n. 690.

2. Nei confronti dei soggetti che anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto all'esenzione decennale dall'imposta sulle societa' stabilita dalla disposizione indicata nel terzo comma dell'art. 26 l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, fermo restando il disposto del comma precedente, sara' ridotta alla meta' fino al compimento del decennio.

3. I soggetti che anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto alla esenzione dall'imposta sul reddito dominicale dei terreni o all'esenzione dall'imposta sul reddito dei fabbricati stabilite dalle disposizioni indicate nell'art. 27 fruiranno, per tali redditi, dell'esenzione dall'imposta locale sui redditi rispettivamente fino al compimento del ventennio o del venticinquennio.

Art. 37 Interessi delle obbligazioni

1. Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esenti dall'imposta locale sui redditi. Gli interessi, premi e frutti di detti titoli che secondo le disposizioni in vigore fino a tale data erano esenti dall'imposta di ricchezza mobile o compresi in regimi sostitutivi, e quelli dei titoli indicati nell'art. 31, sono esenti anche dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Per gli interessi delle obbligazioni convertibili in azioni sottoscritte anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, l'esenzione dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica fino alla conversione in azioni e in ogni caso non oltre il compimento del quinquennio.

Art. 38 Fabbricati

1. Il reddito dei fabbricati, per i quali anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e' stato acquisito il diritto all'esenzione venticinquennale dall'imposta sul reddito dei fabbricati, e' esente dall'imposta locale sui redditi fino al compimento del venticinquennio.

2. Il reddito dei fabbricati di cui al secondo comma dell'art. 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e all'articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 461, in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto e completati in ogni loro parte entro il 31 dicembre 1975, e' esente dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni.67

3. Le agevolazioni previste in materia di imposte di registro e ipotecarie dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, relative agli atti registrati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono confermate a condizione che i fabbricati siano ultimati entro il 31 dicembre 1976 indipendentemente dalla data di inizio dei lavori. Le agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto previste dallo art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano a condizione che la costruzione sia ultimata entro il 31 dicembre 1976 e, per quanto riguarda le cessioni, a condizione che siano effettuate entro il 31 dicembre 1977.4

Art. 39 Trasformazioni, fusioni e concentrazioni

1. I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza delle operazioni di trasformazione, fusione e concentrazione di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170, e successive modificazioni, deliberate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, concorreranno a formare l'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nel periodo di imposta in cui si verificheranno i presupposti di imponibilita' previsti nell'art. 2 della legge 18 marzo 1965, n. 170.

2. Le operazioni di cui al primo comma, deliberate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, fruiscono delle agevolazioni stabilite nell'art. 1 della legge 18 marzo 1965, n. 170, e successive modificazioni, ai fini delle imposte indirette e non danno luogo, se attuate dopo il 31 dicembre 1972, all'applicazione della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano sempre che ricorrano le condizioni richieste e siano rispettati i termini stabiliti ai fini della legge 18 marzo 1965, n. 170, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche per le operazioni di trasformazione, fusione e concentrazione poste in essere, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'art. 11 della legge 1 dicembre 1971, n. 1101, e dall'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, in attuazione dei piani di ristrutturazione e di conversione ivi previsti.

Art. 40 Altre agevolazioni

1. Le plusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 12 della legge 1 dicembre 1971, n. 1101, e 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, nei termini ivi stabiliti, sempre che ricorrano le condizioni richieste dalle norme stesse, sono esenti dall'imposta locale sui redditi, e concorrono a formare l'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per meta' del loro ammontare.

2. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' ridotta del cinque per cento, fino al compimento del quinquennio, per le societa' che anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto all'agevolazione prevista nel primo comma dell'art. 58 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034. Il reddito delle societa' che hanno acquisito il diritto alla agevolazione prevista nel secondo comma del detto art. 58 nei termini ivi stabiliti, e' esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche per un ammontare pari allo 0,75 per cento dell'aumento di capitale, compreso l'eventuale sopraprezzo delle azioni, fino alla scadenza stabilita nell'articolo stesso.

3. Gli interessi dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse all'estero per i quali anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e' stato acquisito il diritto all'agevolazione prevista nell'art. 63 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi fino al termine ivi stabilito.

4. Le imprese che anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto all'esenzione decennale di cui all'art. 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni, all'art. 56 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, o il diritto all'esenzione quinquennale di cui all'art. 29-bis del decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288, fruiranno fino al compimento del decennio o del quinquennio dell'esenzione dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

5. Per i rapporti relativi ai trasferimenti attuati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, le agevolazioni stabilite ai fini delle imposte dirette si applicano nei confronti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi.

6. L'esenzione prevista dall'art. 34 della legge 21 luglio 1967, n. 613, si applica, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, nei confronti dell'imposta locale sui redditi.172022

Art. 41 Accordi ed enti internazionali

1. Continuano ad applicarsi le esenzioni e agevolazioni previste dagli accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative ad enti e organismi internazionali.

Art. 42 Abrogazione

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie, anche sotto forma di regimi fiscali sostitutivi, diverse da quelle considerate nel decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, comprese le norme che estendono in qualsiasi forma ad altri soggetti e agli atti da essi stipulati il trattamento tributario previsto per lo Stato e per gli atti stipulati dallo Stato.

2. Con la stessa decorrenza cessano di avere effetto, salvo quanto stabilito nei precedenti articoli, le disposizioni recanti proroga di esenzioni, agevolazioni e regimi sostitutivi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto o a data da stabilire con il decreto medesimo.

3. Le esenzioni e le agevolazioni previste dal presente decreto con riferimento ad altre disposizioni di legge cessano di avere applicazione al termine di scadenza risultante dalle disposizioni medesime.1

Art. 43 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1974.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 settembre 1973
LEONE
RUMOR - TAVIANI - COLOMBO - LA MALFA - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 33. - VALENTINI