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Sez. 1, Sentenza n. 372 del 02/02/1966 (Rv. 320724 - 01)

ARBITRATO - LODO - IMPUGNAZIONE PER NULLITA - DIVERSITA DAL GIUDIZIO DI APPELLO - CONDIZIONE PER IL RIESAME DEL MERITO - RINVIO AGLI ARBITRI: INAMMISSIBILITA - CONTROVERSIE NON ASSOGGETTABILI A COMPROMESSO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE ORDINARIO DI PRIMO GRADO.*
Stato
decisa il 1966-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320724-01

ARBITRATO - LODO - IMPUGNAZIONE PER NULLITA - DIVERSITA DAL GIUDIZIO DI APPELLO - CONDIZIONE PER IL RIESAME DEL MERITO - RINVIO AGLI ARBITRI: INAMMISSIBILITA - CONTROVERSIE NON ASSOGGETTABILI A COMPROMESSO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE ORDINARIO DI PRIMO GRADO.*

L'impugnazione del lodo per nullita, ai sensi dell'art.829 cod. proc. civ., non da luogo ad un giudizio di appello, che abiliti il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma al cosi detto iudicium rescindens, consistente unicamente nell'accertare se sussista o meno taluna delle nullita previste da quella norma come conseguenze di errores in procedendo oppure -ipotesi dell'ultimo comma- di errores in iudicando. Soltanto se il iudicium rescindens si concluda con l'accertamento di una nullita del lodo, contemplata dal menzionato disposto di legge, giusta l'art.830 cod.proc. civ., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che Forma oggetto dell'eventuale, successivo, iudicium rescissorium. Non e, quindi ipotizzabile, secondo il nostro sistema giuridico, un annullamento del la sentenza arbitrale con rinvio della causa ad altri o agli stessi arbitri, perche procedano ad un nuovo esame della stessa controversia ma all'annullamento consegue, invece, il giudizio di merito da parte dell'autorita giudiziaria investita dell'impugnazione della decisione arbitrale. La decisione della causa nel merito deve essere, poi, rimessa al giudice ordinario che sarebbe stato competente a decidere in primo grado della controversia in un solo caso, e cioe, quando gli arbitri abbiano statuito su controversie loro sottratte assolutamente dalla legge, che sono quelle contemplate espressamente dall'art.806 cod.proc.civ. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)