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Sez. L, Sentenza n. 2017 del 25/02/1987 (Rv. 451312 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURA - IN GENERE - TITOLARI DI PENSIONE INTEGRATA - ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI LIRE DIECIMILA MENSILI E ULTERIORE MAGGIORAZIONE DI PARI IMPORTO - CONDIZIONI - DISPOSIZIONI EX ART. 14 "QUATER", TERZO COMMA, DEL DECRETO LEGGE N. 663 DEL 1979 - INTERPRETAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451312-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURA - IN GENERE - TITOLARI DI PENSIONE INTEGRATA - ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI LIRE DIECIMILA MENSILI E ULTERIORE MAGGIORAZIONE DI PARI IMPORTO - CONDIZIONI - DISPOSIZIONI EX ART. 14 "QUATER", TERZO COMMA, DEL DECRETO LEGGE N. 663 DEL 1979 - INTERPRETAZIONE.*

La disposizione dell'art. 14. Quater, terzo comma, del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663 - che (nel testo aggiunto dalla legge di conversione 29 febbraio 1980 n 33) prevede (limitatamente all'anno 1980) l'attribuzione, agli ivi indicati titolari di pensione integrata al trattamento minimo, oltre che della maggiorazione di lire diecimila mensili di cui al primo comma dello stesso articolo, di un'ulteriore maggiorazione di pari importo, "qualora la pensione sia stata attribuita per effetto di un numero di settimane di Assicurazione e contribuzione obbligatoria effettiva non inferiore a 781" - va interpretata, nel senso che detta particolare maggiorazione del trattamento minimo va attribuita solo a coloro che siano titolari di pensione erogata in base a contribuzione obbligatoria e non anche in forza di prolungamento volontario del rapporto previdenziale-contributivo. Infatti; in tale disposizione, l'espressione "contribuzione obbligatoria" designa soltanto tale contribuzione, ossia quella obbligatoria (avvenuta cioè in costanza di rapporto di lavoro), e non anche la contribuzione volontaria, senza che in contrario possa trarsi argomento dall'art. 9 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1438 (che ha parificato i contributi volontari a quelli obbligatori soltanto a determinati effetti) e dall'art. 1 bis del decreto legge 1 luglio 1980 n. 286, il quale (nel testo aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1980 n 444) ha disposto che la "contribuzione obbligatoria effettiva" anzidetta "deve intendersi comprensiva anche della contribuzione figurativa". (V 37/82, Corte cost.).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 9 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 14 quater CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/1980 num. 286 art. 1 bis CORTE COST., Legge 08/08/1980 num. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)