Sez. L, Sentenza n. 6347 del 18/07/1987 (Rv. 454619 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.P.S. - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI - OBBLIGATORI - ULTERIORE MAGGIORAZIONE DI LIRE DIECIMILA MENSILI EX ART. 14 QUATER, TERZO COMMA, DEL D.L. N. 663 DEL 1979 - RIFERIMENTO DEL MINIMO CONTRIBUTIVO ALLA SECONDA CATEGORIA SOLTANTO DI CONTRIBUTI - ELIMINAZIONE DELLA DIVERSIFICAZIONE DELLE DUE FORME DI CONTRIBUZIONE PER EFFETTO DELL'ART. 1 BIS DEL D.L. N. 286 DEL 1980 - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.P.S. - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI - OBBLIGATORI - ULTERIORE MAGGIORAZIONE DI LIRE DIECIMILA MENSILI EX ART. 14 QUATER, TERZO COMMA, DEL D.L. N. 663 DEL 1979 - RIFERIMENTO DEL MINIMO CONTRIBUTIVO ALLA SECONDA CATEGORIA SOLTANTO DI CONTRIBUTI - ELIMINAZIONE DELLA DIVERSIFICAZIONE DELLE DUE FORME DI CONTRIBUZIONE PER EFFETTO DELL'ART. 1 BIS DEL D.L. N. 286 DEL 1980 - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE.*
Il principio della parificazione della contribuzione volontaria a quella obbligatoria, contenuto nell'art. 9 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432 (sul riordinamento della prosecuzione volontaria dell'Assicurazione obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia, i superstiti e la tubercolosi), non ha carattere di generalità e d'immanenza né rango costituzionale ed è stato derogato dall'art. 14 quater, terzo comma, del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (nel testo aggiunto dalla legge di conversione 29 febbraio 1980 n. 33), che limita la concessione dell'ulteriore maggiorazione di lire diecimila mensili al caso di pensione attribuita per effetto di un numero di settimane di Assicurazione e contribuzione obbligatoria effettiva non inferiore a 781, diversificando, ai fini di tale beneficio, le due forme di contribuzione. Tale diversificazione è stata eliminata soltanto in virtù dell'art. 1 bis del d.l. 1 luglio 1980 n. 286 (per il quale la contribuzione obbligatoria effettiva di cui al terzo comma del citato art. 14 quater "deve intendersi comprensiva anche della contribuzione figurativa") e cioè in virtù di una norma (aggiunta dalla legge di conversione 13 agosto 1980 n. 444) che, avendo carattere innovativo e non già natura di norma d'interpretazione autentica, non ha effetto retroattivo ed è operante solo dalla data di entrata in vigore della legge n. 444 del 1980. (V 2018/87, mass n 451313; (V 2017/87, mass n 451312; (V 1814/87, mass n 451180; (V 851/87, mass n 450537; (V 280/87, mass n 450026; (V 5129/86, mass n 447756).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 10 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 12, DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 9 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 14 quater CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/1980 num. 286 art. 1 bis CORTE COST., Legge 08/08/1980 num. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)