Sez. 3, Sentenza n. 1536 del 17/09/1970 (Rv. 347391 - 01)
VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - AUTORIZZAZIONE DEL VENDITORE AD EMETTERE TRATTE - DEROGA AL LUOGO PREVISTO DALL'ART 1498 COD CIV - ESCLUSIONE - LIMITI.*
VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - AUTORIZZAZIONE DEL VENDITORE AD EMETTERE TRATTE - DEROGA AL LUOGO PREVISTO DALL'ART 1498 COD CIV - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il luogo di pagamento del prezzo di una compravendita, previsto dall'art 1489 cod civ, non puo ritenersi sostituito da quello indicato dall'art 44 della legge cambiaria, per il solo fatto che il compratore venga autorizzato ad emettere tratte a copertura del suo debito, ove non si provi che questa modalita di pagamento sia stata prevista con carattere esclusivo. (Conf 2512'68, mass n 334957).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1489, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)