Sez. 3, Sentenza n. 2512 del 13/07/1968 (Rv. 334957 - 01)
VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - AUTORIZZAZIONE DEL VENDITORE AD EMETTERE TRATTA- DEROGA AL LUOGO PREVISTO DALL'ART. 1498 COD. CIV. - CONDIZIONI - PATTUIZIONE DEL PAGAMENTO A MEZZO TRATTA COME MODALITA ESCLUSIVA - DIFETTO - SEMPLICE FACOLTA CONCESSA AL CREDITORE.*
VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - AUTORIZZAZIONE DEL VENDITORE AD EMETTERE TRATTA- DEROGA AL LUOGO PREVISTO DALL'ART. 1498 COD. CIV. - CONDIZIONI - PATTUIZIONE DEL PAGAMENTO A MEZZO TRATTA COME MODALITA ESCLUSIVA - DIFETTO - SEMPLICE FACOLTA CONCESSA AL CREDITORE.*
Il luogo di adempimento, relativo al pagamento del prezzo della vendita, come previsto nell'art. 1498 cod.civ., non puo ritenersi senz'altro modificato e sostituito da quello indicato nell'art. 44 della legge cambiaria per il solo fatto che il venditore venga autorizzato ad emettere tratta a copertura del suo credito, ove non si provi che tale modalita di pagamento sia stata prevista con carattere esclusivo, dovendosi altrimenti ritenere che questa costituisca una semplice facolta concessa al creditore per agevolare gli scambi, secondo quanto normalmente praticato nei rapporti commerciali.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)