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Sez. 3, Sentenza n. 2944 del 21/06/1989 (Rv. 463143 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE - OMESSO RILIEVO D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO - RILIEVO D'UFFICIO IN VIA SOSTITUTIVA DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1989-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463143-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE - OMESSO RILIEVO D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO - RILIEVO D'UFFICIO IN VIA SOSTITUTIVA DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*

La violazione del divieto di proporre domande nuove in appello, qualora il giudice di secondo grado abbia omesso di rilevarla, deve essere in via sostitutiva rilevata d'ufficio dalla Corte di Cassazione, costituendo il suddetto divieto una preclusione allo Esercizio della giurisdizione. (V 348/82, mass n 418045; (Conf 2617/71, mass n 353751).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)