Sez. 2, Sentenza n. 2157 del 27/02/1998 (Rv. 513104 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Divieto di ordine pubblico - Conseguenze - Accettazione del contraddittorio - Irrilevanza - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Difetto di giurisdizione - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
Il divieto di "ius novorum" in appello è di ordine pubblico e pertanto è irrilevante l'accettazione del contraddittorio sul merito, è rilevabile di ufficio in sede di legittimità, e si risolve nel difetto di giurisdizione sulla domanda nuova.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)