Sez. U, Sentenza n. 3923 del 24/11/1975 (Rv. 378184 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE ED ONERE DELLA PROVA - MOTIVAZIONE ANALITICA DELL'ACCERTAMENTO - OBBLIGATORIETA - ACCERTAMENTO ATTUATO CON AVVISO AL CONTRIBUENTE - MOTIVAZIONE NELL'AVVISO - OBBLIGATORIETA - ACCERTAMENTO ATTUATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - MOTIVAZIONE NELLA NOTIFICAZIONE AL CONTRIBUENTE - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - CONSEGUENZE - NULLITA ASSOLUTA DELL'ACCERTAMENTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE ED ONERE DELLA PROVA - MOTIVAZIONE ANALITICA DELL'ACCERTAMENTO - OBBLIGATORIETA - ACCERTAMENTO ATTUATO CON AVVISO AL CONTRIBUENTE - MOTIVAZIONE NELL'AVVISO - OBBLIGATORIETA - ACCERTAMENTO ATTUATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - MOTIVAZIONE NELLA NOTIFICAZIONE AL CONTRIBUENTE - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - CONSEGUENZE - NULLITA ASSOLUTA DELL'ACCERTAMENTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Il principio dell'Obbligo della motivazione analitica dello accertamento tributario, sancito dall'art 1 della legge 5 gennaio 1956 n 1 per le imposte erariali, ha portata generale ed e applicabile, sia pure in maniera diversa, ai vari sistemi di imposizione. Pertanto, la motivazione analitica dell'accertamento tributario deve essere contenuta nell'avviso comunicato al contribuente solo per le imposte il cui accertamento si attua con detto avviso. Quando, invece, l'accertamento e attuato con una deliberazione della giunta municipale - come avveniva per la soppressa imposta di famiglia - tale deliberazione non deve essere riportata per estratto nella notificazione individuale e il contribuente puo e deve consultare a tal fine gli Atti depositati presso la casa comunale. In ogni caso il difetto di motivazione dell'accertamento dell'imponibile ai fini dell'imposta di famiglia non determina la nullita assoluta dell'accertamento se nel corso del processo tributario vengano acquisiti, nel contraddittorio delle parti, gli elementi giustificativi dell'accertamento medesimo. (sulla seconda parte Conf 3820'74, mass n 372355).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)