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Sez. U, Sentenza n. 3820 del 25/11/1974 (Rv. 372355 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - OGGETTO - AGIATEZZA DELLE FAMIGLIE (BASE IMPONIBILE) - ACCERTAMENTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372355-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - OGGETTO - AGIATEZZA DELLE FAMIGLIE (BASE IMPONIBILE) - ACCERTAMENTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*

La nullita dell'accertamento dell'imponibile, ai fini dell'imposta di famiglia, derivante da difetto di motivazione, e sanata se, nel corso del processo tributario dinanzi alle commissioni di primo o di secondo grado, vengano acquisiti, nel contraddittorio delle parti, gli elementi giustificativi dell'accertamento medesimo. (Conf 1241'70, mass n 345903; 1844'68, mass n 333786).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)