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Sez. 3, Sentenza n. 5270 del 16/09/1980 (Rv. 409111 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VENDITA DEL FONDO RUSTICO DA PARTE DEL PROPRIETARIO IN PENDENZA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DOVUTO DALL'AFFITTUARIO COLTIVATORE - INEFFICACIA NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMO - CONDIZIONI - RIMBORSO AL TERZO DEL PREZZO PAGATO - PRINCIPIO INADIMPLENTI NON EST ADIMPLENDUM - INAPPLICABILITA - MERA OFFERTA DEL RIMBORSO - INSUFFICIENZA - TERMINE PER IL RIMBORSO - DECORRENZA - DISCIPLINA EX LEGGE N 2 DEL 1979 - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1980-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409111-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VENDITA DEL FONDO RUSTICO DA PARTE DEL PROPRIETARIO IN PENDENZA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DOVUTO DALL'AFFITTUARIO COLTIVATORE - INEFFICACIA NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMO - CONDIZIONI - RIMBORSO AL TERZO DEL PREZZO PAGATO - PRINCIPIO INADIMPLENTI NON EST ADIMPLENDUM - INAPPLICABILITA - MERA OFFERTA DEL RIMBORSO - INSUFFICIENZA - TERMINE PER IL RIMBORSO - DECORRENZA - DISCIPLINA EX LEGGE N 2 DEL 1979 - EFFETTI.*

La vendita del fondo rustico compiuta dal proprietario in pendenza del termine per il pagamento del prezzo spettante allo affittuario che abbia esercitato il diritto di prelazione, e inefficace nei riguardi dell'affittuario coltivatore, il quale, tuttavia, per ottenere la declaratoria di tale inefficacia deve - in analogia a quanto disposto per l'Esercizio del riscatto - provvedere al rimborso al terzo del prezzo da questi pagato, nel termine previsto dalla legge per l'Esercizio di tale diritto, senza potere invocare, a giustificazione dell'inadempimento di tale Onere, il principio inadimplenti non est adimplendum, estraneo alla particolare disciplina della prelazione e del riscatto dei fondi rustici, e neppure puo limitarsi alla mera offerta del rimborso. Tale rimborso deve avvenire, a seguito dell'entrata in vigore della legge interpretativa 8 gennaio 1979 n 2 applicabile per analogia alla suddetta fattispecie anche per i giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, nel termine di tre mesi decorrente, ove sorga contestazione, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza con cui il diritto di riscatto o l'inefficacia dello acquisto del terzo e riconosciuto. (Conf 200/78, mass n 391364, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)