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Sez. 3, Sentenza n. 2003 del 28/04/1978 (Rv. 391364 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VENDITA DEL FONDO DA PARTE DEL PROPRIETARIO IN PENDENZA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DOPO L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DELL'AFFITTUARIO - INEFFICACIA - PRONUNCIA GIUDIZIALE DI TALE INEFFICACIA - ONERE A CARICO DELLO AFFITTUARIO - MERA OFFERTA DEL RIMBORSO DEL PREZZO PAGATO DAL TERZO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1978-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391364-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VENDITA DEL FONDO DA PARTE DEL PROPRIETARIO IN PENDENZA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DOPO L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DELL'AFFITTUARIO - INEFFICACIA - PRONUNCIA GIUDIZIALE DI TALE INEFFICACIA - ONERE A CARICO DELLO AFFITTUARIO - MERA OFFERTA DEL RIMBORSO DEL PREZZO PAGATO DAL TERZO - INSUFFICIENZA.*

La vendita del fondo rustico compiuta dal proprietario in pendenza del termine per il pagamento del prezzo spettante all'affittuario che abbia esercitato il diritto di prelazione, e inefficace nei riguardi dell'affittuario coltivatore diretto, il quale, tuttavia, per ottenere la declaratoria di tale inefficacia deve - in analogia di quanto disposto per l'Esercizio del riscatto - provvedere al rimborso al terzo del prezzo da questi pagato nel termine di tre mesi dalla data di Esercizio dell'Azione e non puo invocare, a giustificazione dell'inadempimento di tale Onere, il principio inadimplenti non est adimplendum, estraneo alla particolare disciplina della prelazione e del riscatto dei fondi rustici, e neppure puo limitarsi alla mera offerta del rimborso, quando non vi sia controversia sulla somma da rimborsare ovvero l'insussistenza di elementi di essa determinativi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)