Sez. 3, Sentenza n. 7186 del 03/09/1987 (Rv. 455316 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLE IMPRESE ELETTRICHE NAZIONALIZZATE - PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO E LA DATA DELL'EFFETTIVA CONSEGNA DELL'IMPRESA ELETTRICA ALL'AMMINISTRATORE PROVVISORIO NOMINATO DALL'ENEL - ATTIVITÀ DI TEMPORANEA CUSTODIA E DI TEMPORANEA GESTIONE DELL'AZIENDA SVOLTA DALL'IMPRENDITORE SOGGETTO ALLA NAZIONALIZZAZIONE - NATURA - MANDATO GESTORIO EX LEGE - CONTENUTO ED ESTENSIONE - CONSEGUENZE - FATTO ILLECITO COMMESSO DAL PERSONALE DIPENDENTE - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ENEL - ESCLUSIONE - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'IMPRESA MANDATARIA EX ART. 2049 COD. CIV. - SUSSISTENZA.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLE IMPRESE ELETTRICHE NAZIONALIZZATE - PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO E LA DATA DELL'EFFETTIVA CONSEGNA DELL'IMPRESA ELETTRICA ALL'AMMINISTRATORE PROVVISORIO NOMINATO DALL'ENEL - ATTIVITÀ DI TEMPORANEA CUSTODIA E DI TEMPORANEA GESTIONE DELL'AZIENDA SVOLTA DALL'IMPRENDITORE SOGGETTO ALLA NAZIONALIZZAZIONE - NATURA - MANDATO GESTORIO EX LEGE - CONTENUTO ED ESTENSIONE - CONSEGUENZE - FATTO ILLECITO COMMESSO DAL PERSONALE DIPENDENTE - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ENEL - ESCLUSIONE - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'IMPRESA MANDATARIA EX ART. 2049 COD. CIV. - SUSSISTENZA.*
In tema di responsabilità civile delle imprese elettriche nazionalizzate per fatti illeciti dei dipendenti ex art. 2049 cod. civ., la natura di mandato gestorio ex lege del rapporto corrente tra l'ENEL ed i legali rappresentanti dell'impresa non consente di far risalire al primo la responsabilità per l'operato dei secondi - o dei loro dipendenti - per l'impossibilità di configurare un loro vincolo di dipendenza o di subordinazione, con correlativo potere di direzione o di sorveglianza dell'ENEL, ovvero ipotesi di colpa, in eligendo od in vigilando, a carico del detto ente. Ne consegue che della condotta illecita lesiva del diritto di terzi, posta in essere dal dipendente o dal commesso, risponde l'impresa mandataria, stante la sua autonomia funzionale ed organizzativa, in virtù del rapporto di committenza, e non l'ENEL che in definitiva beneficerà dei risultati economici della gestione, atteso che la regolamentazione della responsabilità tra mandante e mandatario, per il suo carattere esclusivamente contrattuale ed interno, resta separata e distinta, senza possibilità di incidere sulla individuazione del soggetto obbligato al risarcimento verso il terzo danneggiato a titolo di responsabilità aquiliana. (V 3098/83, mass n 428008; (V 703/78, mass n 390042).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 12, DPR 04/02/1963 num. 36 art. 2 CORTE COST., DPR 04/02/1963 num. 36 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)