Sez. 1, Sentenza n. 1176 del 22/02/1996 Cc. (dep. 03/04/1996) Rv. 204189 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Pericolo di reiterazione di reati della stessa specie - Elementi concreti dai quali lo stesso possa essere desunto - NecessitĂ - Fattispecie negativa in tema di tentato omicidio.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari
Il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per il quale si procede, ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno dell'esigenza cautelare prevista dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., deve essere desunto da elementi concreti che lo facciano ragionevolmente ritenere sussistente. In un caso di tentativo di omicidio, quindi, non può ritenersi idoneo a dimostrare la sussistenza di un tale pericolo il solo fatto che l'indagato risulti soggetto privo di stabile dimora e di leciti mezzi di sostentamento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)