Sez. 6, Sentenza n. 3030 del 09/10/1996 Cc. (dep. 19/11/1996) Rv. 206435 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Reiterazione del reato - Concreto pericolo - Esplicita utilizzazione di tale espressione letterale - Necessità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di misure cautelari, l'affermazione della sussistenza di un "concreto pericolo" di reiterazione dei delitti, ai sensi dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., non richiede l'adozione di particolari formule né comporta l'esplicita utilizzazione dell'espressione letterale in questione ("concreto pericolo"), essendo invece idoneo e sufficiente il richiamo alla sussistenza delle esigenze cautelari, specificamente motivate.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)