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Sez. 1, Sentenza n. 18556 del 15/09/2004 (Rv. 577105 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI - IMPUGNAZIONI | Opposizione ex art. 2527, terzo comma, cod. civ. - Unico rimedio - Termine - Decorrenza - Decadenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577105-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI - IMPUGNAZIONI

In tema di società cooperative, l'opposizione di cui all'art. 2527, terzo comma, cod. civ. rappresenta l'unico rimedio accordato al socio escluso per far valere l'illegittimità del provvedimento, anche nel caso in cui se ne contesti la regolarità. Ne consegue che, una volta decorso il termine (trenta giorni dalla comunicazione) stabilito a pena di decadenza per la proposizione di tale impugnazione, deve escludersi che eventuali vizi del provvedimento possano essere dedotti, sia pure in via di eccezione, dalla parte interessata o rilevati dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2527

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)