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Sez. L, Sentenza n. 3836 del 26/02/2016 (Rv. 639559 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE | Esclusione del socio - Contestazione - Opposizione - Necessità - Superamento del termine di decadenza - Possibilità di far valere la contestazione in via di eccezione - Esclusione - Mancata o incompleta verbalizzazione della delibera - Inesistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639559-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE

In materia di esclusione da società cooperativa, il socio che intenda contestare la relativa delibera deve impugnarla con l'opposizione di cui all'art. 2533 c.c., e ciò anche qualora la società gli abbia intimato il licenziamento. Ne consegue che qualora il socio-lavoratore, decorsi sessanta giorni dalla comunicazione della delibera, abbia impugnato il solo licenziamento, gli è preclusa la contestazione, anche in via di eccezione, dell'esclusione, anche nel caso di mancanza o incompletezza del verbale in cui doveva essere contenuta, non concretandosi in detta ipotesi un'inesistenza della delibera sociale, bensì una sua nullità, da far valere nei modi e termini di decadenza previsti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2519, Cod. Civ. art. 2533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)