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Sez. 2, Sentenza n. 3443 del 16/02/2026 (Rv. 677307-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Compenso del consulente tecnico del P.M. - Decreto di liquidazione - Giudizio di opposizione - Pubblico Ministero - Parte necessaria a pena di nullità rilevabile d'ufficio - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677307-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del consulente del pubblico ministero, quest'ultimo è parte necessaria, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, in quanto titolare del potere di proporre opposizione.

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 69, Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1 lett. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)