Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5996 del 04/03/2020 (Rv. 657273 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Decreto del P.M. di liquidazione dei compensi al consulente tecnico - Opposizione - Ordinanza del tribunale - Ricorso per cassazione - Legittimazione del P.M. - Sussistenza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
L'ordinanza del tribunale resa in esito al giudizio di opposizione alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico del P.M. nel corso delle indagini preliminari è ricorribile per cassazione da parte della Procura della Repubblica; essendo quest'ultima, infatti, litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, è anche legittimata ad impugnare la relativa decisione, a prescindere dal fatto che intervenga spontaneamente in quel giudizio o sia chiamata in causa per integrazione del contraddittorio.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 170, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)