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Sez. L, Sentenza n. 13306 del 07/06/2007 (Rv. 597697 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Contributi afferenti a gestioni previdenziali obbligatorie non pensionistiche - Termine decennale di prescrizione ex art. 3, comma 1, legge n. 335 del 1995 - Applicabilità - Condizioni - Verbale di accertamento per il recupero dell'evasione contributiva - "Procedure iniziate nel rispetto della normativa previdente" - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597697-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

In tema di prescrizione del diritto ai contributi afferenti a gestioni previdenziali obbligatorie non pensionistiche, come quelle INAIL, conservano il previgente termine di prescrizione decennale ex art. 3, comma 1°, legge n.335 del 1995, solo i crediti contributivi, pur risalenti a periodi remoti, per i quali l'ente previdenziale, con il compimento di atti interruttivi o l'adozione di idonee procedure, abbia dimostrato di volerne ottenere il recupero entro il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge n.335 del 1995. Tra le "procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente" rientra il verbale di accertamento per il recupero dell'evasione contributiva e in relazione a tale iniziativa dell'Istituto i crediti azionati restano assoggettati al termine decennale di prescrizione, restando così esclusa l'estinzione del debito relativo ai premi dovuti afferenti al decennio antecedente alla data del verbale (principio affermato con riferimento a verbale ispettivo di accertamento dell'omissione contributiva del 17 ottobre 1994).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2945, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)