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Sez. L, Sentenza n. 19282 del 08/09/2006 (Rv. 591881 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Contributi afferenti a gestioni previdenziali obbligatorie non pensionistiche - Termine decennale di prescrizione ex art. 3, comma 1°, legge n.335 del 1995 - Applicabilità - Condizioni - "Ratio legis" - "Atti interruttivi" e "procedure iniziate nel rispetto della normativa previgente" - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-09-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591881-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

In tema di prescrizione del diritto ai contributi afferenti a gestioni previdenziali obbligatorie non pensionistiche, come quelle INAIL, conservano il previgente termine di prescrizione decennale ex art. 3, comma 1°, legge n.335 del 1995, solo i crediti contributivi, pur risalenti a periodi remoti, per i quali l'ente previdenziale, con il compimento di atti interruttivi o l'adozione di idonee procedure, abbia dimostrato di volerne ottenere il recupero entro il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge n.335 del 1995, atteso il carattere stringente del più breve termine prescrizionale introdotto nello stesso giorno di entrata in vigore della legge e l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di speditezza e semplificazione dell'accertamento. Tra gli atti interruttivi vanno annoverate tutte le iniziative con le quali, prima dell'indicato discrimine temporale, l'ente si sia attivato per controllare la regolarità dei contributi dovuti, quanto, invece, alle procedure "iniziate nel rispetto della normativa previgente", le due diverse espressioni adoperate dal legislatore non possono che far riferimento a due concetti diversi, intendendosi, per "atti interruttivi", gli atti in cui il credito viene individuato in conformità alla disciplina generale di cui agli artt. 2943-2945 cod. civ., e per procedure "iniziate nel rispetto della normativa previgente", quegli atti di accertamento, ancora non recanti nè una precisa identificazione, né la quantificazione del credito, posto che non si evincono da alcuna disposizione legislativa precisi requisiti per le procedure di accertamento degli enti previdenziali (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva escluso la prescrizione quinquennale, in favore del più lungo termine decennale, ritenendo la procedura di accertamento iniziata, ancor prima del verbale ispettivo del dicembre 1995, con la lettera, spedita dall'INAIL al datore di lavoro, il 10 luglio 1995 e ritualmente sottoscritta per ricevuta, con la quale l'ente previdenziale chiedeva chiarimenti in ordine alla posizione assicurativa di alcuni impiegati e ai periodi di Cig per gli operai, specificando che occorrevano, per il completamento degli accertamenti, i modelli DM 10 e 770/A).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)