Sez. 2, Sentenza n. 9982 del 14/11/1996 (Rv. 500546 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE | Costruzione da parte del comproprietario - Applicabilità dell'accessione invertita - Esclusione - Disparità di trattamento costituzionalmente rilevante - Manifesta infondatezza della relativa questione - Fattispecie relativa a costruzione eseguita su cortile comune a più edifici.
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE
La norma dell'art. 938 cod. civ., che disciplina la cosiddetta accessione invertita, ha carattere eccezionale - in quanto derogativa sia del principio dell'accessione ("quod inaedificatur solo cedit"), sia di quello secondo cui il proprietario ha diritto di disporre della propria cosa in maniera piena ed esclusiva - e come tale non può trovare applicazione nell'ipotesi di costruzione eseguita in tutto o in parte su un suolo di proprietà comune del costruttore e di terzi, nella quale si applicano le norme sulla comunione, senza che sia eccepibile una disparità di trattamento tra comunista e terzo, rientrando nella discrezionalità del legislatore la delimitazione del campo di operatività dell'accessione invertita. (Fattispecie relativa alla costruzione eseguita su un cortile destinato all'uso comune degli edifici che lo circondano).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 938, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1117, Costituzione art. 3 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)