Sez. 3, Sentenza n. 8225 del 04/04/2013 (Rv. 625845 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Limiti ed oggetto del giudizio - Riferimento esclusivo alla sentenza di annullamento - Necessità - Insindacabilità di tale sentenza da parte del giudice di rinvio - Fattispecie relativa a sentenza a S.U. successiva alla sentenza di rinvio.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE
I limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità. (Nel caso di specie la S.C., nel cassare la sentenza di merito, ha ritenuto che non potesse assumere rilievo nel giudizio di rinvio una sentenza delle Sezioni Unite la quale aveva affermato un principio - il libero apprezzamento nei confronti di tutti i litisconsorti necessari del modulo di constatazione amichevole di sinistro - contrario a quanto aveva affermato la precedente sentenza di cassazione con rinvio, secondo cui tale modulo produce nei confronti del conducente gli effetti della confessione giudiziale, con esclusione dunque della possibilità di provare il contrario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)