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Sez. 2, Sentenza n. 25244 del 08/11/2013 (Rv. 628908 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVE PROVE | Giudizio di rinvio restitutorio - Decisione più sfavorevole all'appellante - Possibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628908-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVE PROVE

Il giudizio di rinvio restitutorio ha un oggetto che coincide con quello del giudizio di appello sicché, per stabilire se il giudizio di rinvio possa condurre ad una decisione più sfavorevole per l'appellante, occorre verificare l'ambito dell'originario effetto devolutivo in appello e delle corrispondenti preclusioni. Ne consegue che, ove la sentenza d'appello abbia dichiarato la nullità della citazione (e dell'intero giudizio di primo grado), la cassazione di tale decisione nella parte in cui la causa era stata rimessa al primo giudice invece di trattenerla e deciderla nel merito comporta che il giudizio di rinvio, che ne sia seguito, non è condizionato da alcuna preclusione derivante dall'acquiescenza dell'appellato alla sentenza di primo grado, né, in tale fase, opera più alcun divieto di "reformatio in peius".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)