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Sez. 2, Sentenza n. 8676 del 24/08/1990 (Rv. 469035 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - IN GENERE - DICHIARAZIONI ASSUNTE NELLA PRIMA FASE - PROVE TESTIMONIALI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PROVA TESTIMONIALE SULLE MEDESIME CIRCOSTANZE NELLA SECONDA FASE DI MERITO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469035-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - IN GENERE - DICHIARAZIONI ASSUNTE NELLA PRIMA FASE - PROVE TESTIMONIALI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PROVA TESTIMONIALE SULLE MEDESIME CIRCOSTANZE NELLA SECONDA FASE DI MERITO - AMMISSIBILITÀ.*

L'audizione di testimoni da parte del pretore nella prima fase del procedimento possessorio, ai sensi del terzo comma dell'art. 689 cod. civ., non preclude l'ammissione di prova testimoniale sulle stesse circostanze nella successiva fase di merito, nella quale la parte deve fornire la prova del proprio diritto, tenuto conto della funzione della detta audizione, che è strumentale all'adozione di provvedimenti immediati, nonché delle sue peculiari caratteristiche (assenza di giuramento, mancata predisposizione di capitoli separati e specifici, interrogatorio diretto sul luogo). (V 3820/86, mass n 446664; (V 3820/86, mass n 446663; (V 1291/86, mass n 444728; (Conf 1955/82, mass n 419804).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 251 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)