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Sez. 2, Sentenza n. 3820 del 09/06/1986 (Rv. 446664 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - IN GENERE - SOMMARIE INFORMAZIONI EX ART. 689, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - DEDUZIONI IN APPELLO DELLA PROVA TESTIMONIALE SULLE STESSE CIRCOSTANZE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446664-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - IN GENERE - SOMMARIE INFORMAZIONI EX ART. 689, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - DEDUZIONI IN APPELLO DELLA PROVA TESTIMONIALE SULLE STESSE CIRCOSTANZE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Nei procedimenti possessori le sommarie informazioni di cui al primo comma dell'art. 689 cod. proc. civ., ivi comprese eventuali indicazioni date informalmente dai testi presentati dalle parti o trovati sul posto, avendo valore meramente indiziario, non sono preclusive della ammissione in grado di appello della prova per testimoni sulle stesse circostanze. Tale preclusione si verifica, invece, quando il pretore, ai sensi del terzo comma del citato articolo, abbia sentito, sotto il vincolo del giuramento, i testimoni indicati dalle parti sulle circostanze riferite nel ricorso. (Conf 1291/86, mass n 444728; (Conf 1955/82, mass n 419804; (Conf 962/81, mass n 411487).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 689

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)