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Sez. 1, Sentenza n. 8293 del 11/10/1994 (Rv. 488063 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO | Art. 1901, comma terzo, cod. civ. - Disciplina - Portata - Decreto ingiuntivo per il pagamento del premio - Notifica oltre il termine di sei mesi dalla scadenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488063-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

L'art. 1901, comma terzo, cod. civ., il quale dispone che in caso di mancato pagamento del premio o di una rata di esso il contratto di assicurazione si risolve di diritto qualora l'assicuratore entro sei mesi dalla scadenza non agisca per la riscossione del proprio credito, va interpretata nel senso che entro tale termine deve essere iniziato il giudizio, mediante notifica dell'atto di citazione all'assicurato. Pertanto, qualora la società assicuratrice agisca con il procedimento monitorio, non è sufficiente che nel termine di sei mesi sia presentato il ricorso per il decreto ingiuntivo o questo sia concesso, bensì è necessario che entro tale termine l'ingiunzione venga notificata al destinatario, verificandosi in caso contrario la decadenza prevista dalla norma suddetta e la conseguente risoluzione di diritto del contratto di assicurazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)