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Sez. 3, Sentenza n. 16830 del 10/11/2003 (Rv. 567999 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO | Art. 1901 comma terzo cod. civ. - Disciplina - Portata - Decreto ingiuntivo per il pagamento del premio - Notifica oltre il termine di sei mesi dalla scadenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567999-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

L'art. 1901, comma terzo, cod. civ., il quale dispone che, in caso di mancato pagamento del premio o di una rata di esso, il contratto di assicurazione si risolve di diritto qualora l'assicuratore, entro sei mesi dalla scadenza, non agisca per la riscossione del proprio credito, va interpretato nel senso che, entro tale termine, deve essere iniziato il giudizio mediante notifica dell'atto di citazione all'assicurato, con la conseguenza che, qualora la società assicuratrice attivi il procedimento monitorio, non è sufficiente che, nel termine di sei mesi, sia presentato il relativo ricorso, o che il decreto ingiuntivo sia stato concesso, essendo per converso necessario che, entro tale termine, l'ingiunzione venga notificata al destinatario, verificandosi, in caso contrario, la decadenza prevista dalla norma suddetta, e la conseguente risoluzione di diritto del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)