Sez. L, Sentenza n. 2160 del 05/05/1978 (Rv. 391546 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - PREMI SPECIALI CONTINUATIVAMENTE CORRISPOSTI DA UNA BANCA AI PROPRI DIPENDENTI - CARATTERE RETRIBUTIVO - CONSEGUENZA - ASSOGGETTABILITA AI CONTRIBUTI ASSICURATIVI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - PREMI SPECIALI CONTINUATIVAMENTE CORRISPOSTI DA UNA BANCA AI PROPRI DIPENDENTI - CARATTERE RETRIBUTIVO - CONSEGUENZA - ASSOGGETTABILITA AI CONTRIBUTI ASSICURATIVI.*
Il concetto di retribuzione, ai fini assicurativi e previdenziali, consta di due elementi concorrenti, l'uno, di carattere subbiettivo, consistente nella provenienza della prestazione dal datore di lavoro, e l'altro, di carattere obiettivo, consistente nel nesso di corrispettivita fra tale prestazione e quella del dipendente. Entrambi questi elementi sono riscontrabili nei cosiddetti "premi speciali", continuativamente corrisposti da una banca (nella specie: banca Toscana) a tutti i propri dipendenti, determinati in base ai criteri obiettivi della qualifica e dell'anzianita, e disposti non gia discrezionalmente dalla banca stessa, ma in esito ad accordi con la commissione interna. Pertanto, tali "premi speciali" rientrano nel concetto di retribuzione imponibile ai fini dei contributi assicurativi e previdenziali. (V 2006/76, mass n 380827).*
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)